Scopri se puoi usufruire dei bonus!

Bonus sociali, che cosa sono.

I bonus sociali elettrico, gas e idrico sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell’Autorità.

Bonus sociale elettrico

Il Bonus sociale elettrico è la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e/o in gravi condizioni di salute, introdotta dal Governo, con decreto del 2007, con cui si è dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili contenute nelle direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE. I clienti domestici che abbiano ottenuto il riconoscimento del bonus per disagio economico potranno usufruire anche del bonus per disagio fisico nel caso in cui la fornitura elettrica venga impiegata per l’alimentazione di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Possono beneficiarne tutti i clienti domestici che hanno un contratto di fornitura di energia elettrica appartenenti:

– ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 €;

– ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €;

– ad un nucleo familiare con meno di 4 figli a carico, titolare di Reddito o Pensione di cittadinanza, con indicatore ISEE superiore a 9.530 euro;

– ad un nucleo familiare con meno di 4 figli a carico ed ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro.

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico vengono riconosciuti ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto in maniera automatica, senza che questi debbano presentare domanda specifica presso i Comuni o i CAF abilitati (ai sensi del D.L. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.15 del 2019). Sarà sufficiente che il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE, utile per altre prestazioni sociali agevolate (es: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.). La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

In presenza dei requisiti di reddito l’INPS invierà i dati dell’avente diritto al SII (Sistema Informativo Integrato) che identificherà le forniture da agevolare e comunicherà ai venditori e distributori di energia elettrica le forniture agevolabili, indicandone il periodo di validità.

Eventuali domande presentate dal 1°gennaio 2021 non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.

 

Con riferimento invece al bonus per disagio fisico è necessario farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

L’importo del bonus viene erogato in base al numero dei componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU.

 

Il valore dei bonus viene determinato ogni anno da ARERA.

Il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Per usufruire dell’agevolazione in continuità è necessario presentare una nuova DSU almeno due mesi prima della scadenza dell’agevolazione in corso. Ogni agevolazione del reddito o del nucleo familiare non varia l’importo del bonus durante i 12 mesi di godimento ma potrà eventualmente incidere al momento del rinnovo della domanda per ottenere il bonus.

Nel caso in cui venga disattivata la fornitura per chiusura del contatore o il contratto venga intestato ad altro soggetto (voltura o subentro) prima del termine del periodo di agevolazione, è prevista la corresponsione, nella fattura di chiusura, della quota di bonus residua a completamento del periodo di agevolazione. Il cliente interessato o i componenti del medesimo nucleo familiare non potranno beneficiare di un nuovo bonus sociale elettrico per il medesimo anno di competenza.

 

In caso di cambio del venditore il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

Si, il bonus sociale elettrico è cumulabile con il bonus sociale per disagio fisico e con il bonus sociale gas.

 Per maggiori informazioni consulta il sito di ARERA alla pagina dedicata.

 

Bonus sociale gas

Il Bonus sociale gas è la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, introdotta dal Governo, con decreto del 2007, con cui si è dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili contenute nelle direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE.

Possono beneficiarne tutti i clienti domestici che hanno un contratto di fornitura di gas naturale:

 – con misuratore di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenze domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore);

– solo se il gas naturale è trasportato da reti di distribuzione;

– appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro;

– appartenenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

– appartenenti ad un nucleo familiare con meno di 4 figli a carico, titolare di Reddito o Pensione di cittadinanza, con indicatore ISEE superiore a 9.530;

– ad un nucleo familiare con meno di 4 figli a carico ed ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro.

Hanno diritto a ricevere il bonus sociale economico sia i clienti finali che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia i clienti che utilizzano impianti condominiali centralizzati (clienti indiretti). Nel caso di cliente diretto il bonus viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi coerenti con il periodo di validità del bonus; nel caso di cliente indiretto il bonus viene erogato tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU.

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico vengono riconosciuti ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto in maniera automatica, senza che questi debbano presentare domanda specifica presso i Comuni o i CAF abilitati(ai sensi del D.L. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.15 del 2019). Sarà sufficiente che il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE, utile per altre prestazioni sociali agevolate (es: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.). La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

In presenza dei requisiti di reddito l’INPS invierà i dati dell’avente diritto al SII (Sistema Informativo Integrato) che identificherà le forniture da agevolare e comunicherà ai venditori e distributori di gas naturale le forniture agevolabili, indicandone il periodo di validità.

Eventuali domande presentate dal 1°gennaio 2021 non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.

L’importo del bonus viene erogato in base al numero dei componenti del nucleo familiare ISEE, alla categoria d’uso associata alla fornitura agevolata ( solo uso acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo uso riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo) e alla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

Il valore dei bonus viene determinato ogni anno da ARERA.

Il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Per usufruire dell’agevolazione in continuità è necessario presentare una nuova DSU almeno due mesi prima della scadenza dell’agevolazione in corso. Ogni agevolazione del reddito o del nucleo familiare non varia l’importo del bonus durante i 12 mesi di godimento ma potrà eventualmente incidere al momento del rinnovo della domanda per ottenere il bonus.

Nel caso in cui venga disattivata la fornitura per chiusura del contatore o il contratto venga intestato ad altro soggetto (voltura o subentro) prima del termine del periodo di agevolazione, è prevista la corresponsione, nella fattura di chiusura, della quota di bonus residua a completamento del periodo di agevolazione. Il cliente interessato o i componenti del medesimo nucleo familiare non potranno beneficiare di un nuovo bonus sociale elettrico per il medesimo anno di competenza.

In caso di cambio del venditore il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

Si, il bonus sociale gas è cumulabile con il bonus sociale elettrico.

 

 

Per maggiori informazioni consulta il sito di ARERA alla pagina dedicata.

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